Art. 3.

      1. Al personale di cui all'articolo 1 è corrisposta una retribuzione annua base non inferiore all'80 per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari grado di ruolo del Ministero degli affari esteri. Il Ministero degli affari esteri provvede agli adeguamenti necessari entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al medesimo personale spettano le aggiunte di famiglia percepite all'estero dal personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, nonché i congedi, i periodi di maternità e di malattia previsti per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero. Il periodo di malattia senza decurtazione del salario è fissato, anche per il predetto personale, in quarantacinque giorni all'anno. Salvo il caso di inidoneità accertata, non vi è decadenza dalla sede di servizio.